Art. 23.
(Equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto).

      1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui all'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera e al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
      2. Ai fini degli alimenti periodici di stipendio, per il personale di cui al comma 1 ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole situate in Paesi in via di sviluppo o che dipendano da tali Paesi o da organismi o enti internazionali.
      4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi pubblici per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado

 

Pag. 25

in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.